Statuto
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA
" MEDIACONCILIAZIONE NAPOLI - ONLUS“
in sigla " M.C.N.- ONLUS"
Art.1) Costituzione e Sede.
E’ costituita a norma dell’art. 36 del codice civile,un’ Associazione senza scopo di lucro denominata:
"MEDIACONCILIAZIONE NAPOLI - ONLUS“ in sigla "M.C.N.- ONLUS"
La sede dell'Associazione è in Caivano (Na), alla via Mercadante, n.10.
L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può istituire altre sedi secondarie, agenzie, sedi operative periferiche anche altrove sia in Italia che all’estero dotate o meno di autonomia amministrativa e patrimoniale.
Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome " MEDIACONCILIAZIONE NAPOLI - ONLUS“ in sigla " M.C.N.- ONLUS" seguito dall'indicazione della località della sede.
Art.2) Scopi.
L'obbiettivo prioritario dell'Associazione è quello di perseguire i seguenti scopi:
a) promuovere e diffondere, la cultura della soluzione alternativa alla giustizia ordinaria di controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia ed all'estero;
b) promuovere ogni iniziativa culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzioni alternative delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi,tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche ecc., al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti tanto la mediazione e conciliazione quanto tutte le altre soluzioni alternative alle controversie, ivi compreso l’arbitrato;
c) organizzare strutture e mezzi per la gestione e l’erogazione di servizi di conciliazione, mediazione, negoziazione, ed arbitrato su tutto il territorio nazionale ed all'estero;
d) organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione e qualora previsto dalla normativa al momento vigente, rilasciare attestati di frequenza ai corsi o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all’attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro;
e) collaborare, anche consorziandosi, con altri enti ed organismi omologhi in Italia ed all'estero.
Art.3) Attività.
L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si adegua a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia nel D.M. 222 e 223 del 2004 e al D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28 sulla mediazione civile e commerciale ed adeguerà la propria organizzazione e regolamentazione al D.M. n.180 del 18 ottobre 2010 nonché ai regolamenti e norme di legge in materia di conciliazione, arbitrato e negoziazione e a tutte le norme che sono e che saranno emanate sull'Istituto della conciliazione in materia civile e commerciale e del lavoro.
L’associazione per lo svolgimento della propria attività è libera di scegliere ogni e qualsiasi modalità organizzativa, formativa e patrimoniale, ritenuta adeguata e legittima, quali ad esempio: attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzioni alternative delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, studi, ricerche ecc.
L'associazione al fine di avvalersi delle disposizioni di favore previste dalla normativa fiscale, si conforma ai requisiti richiesti per ottenere tali agevolazioni ed in particolare:
a) al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione,a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
b) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
c) alla previsione di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d)all'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
e) all'obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio consuntivo secondo le disposizioni statutarie;
e) di provvedere l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, con il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 c.c., comma 2, che prevede la sovranità dell'assemblea dei soci, loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) di prevedere l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
d) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “ 0rganizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Art. 4) Durata.
La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2030, salvo scioglimento anticipato. La durata è tacitamente rinnovabile.
Art. 5) Patrimonio.
L'Associazione che non ha scopo di lucro, ricava le risorse per lo svolgimento della propria attività e per il funzionamento da:
- quote associative: ordinarie, straordinarie e speciali;
- contributi straordinari o donazioni degli aderenti, privati o enti;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- entrate da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purchè in linea con normative e/o regolamenti;
- residui attivi della gestione dell'Associazione.
- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili dell'Associazione.
Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo di anno in anno con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, nel mentre l’Assemblea delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
E’ patrimonio dell’Associazione tutto quanto acquistato dalla stessa.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che tale distribuzione non sia imposta dalla legge.
I soci non hanno alcun diritto sulla quota o sui contributi versati e non possono chiederne la restituzione in caso di recesso,esclusione o scioglimento dell'Associazione.
Art.6) Organi dell’associazione.
Sono organi dell’associazione:
- I Soci fondatori e ordinari;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario Generale;
- Il Vice Segretario;
- Il Tesoriere;
- Gli Associati;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori Legali o Revisore Unico.
Art. 7) Soci.
Sono soci dell’associazione persone fisiche e giuridiche che, interessati alla realizzazione delle finalità associative, ne condividono gli obiettivi e gli scopi di cui all’art.2.
L’adesione all’associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo Art. 8.
I soci si dividono in:
- SOCI FONDATORI;
- SOCI ORDINARI;
Art. 8) Domanda di ammissione.
L'associazione si compone di un numero illimitato di associati. Diventano soci ordinari tutti coloro che presentano apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando Nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza e professione o attività, e dichiarano di accettare il presente Statuto e eventuali regolamenti interni.
Art. 9) Diritti e doveri dei soci.
I soci hanno il diritto di partecipare per quanto possibile a tutte le manifestazioni ed alle attività dell’organizzazione. Il socio ordinario ha diritto di partecipazione e di voto, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, oltre che candidarsi per il rinnovo delle cariche sociali.
I soci sono tenuti:
a) all’osservanza del presente Statuto, di eventuali regolamenti interni e delle delibere assunte dagli organi sociali;
b) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli ed a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con gli obiettivi dell’associazione;
c) al pagamento della quota associativa annuale.
Art. 10) Perdita qualifica di socio.
I soci possono essere espulsi dall’associazione per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto;
- quando in qualunque modo, arrechino danno morale o materiale all’associazione.
Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento dovrà essere comunicato al socio per iscritto e con motivazione.
La qualifica di socio si perde anche per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate.
Art.11) Soci fondatori.
Sono soci fondatori i soggetti che hanno partecipato all’assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’associazione.
Ai soci fondatori sono conferite le seguenti attribuzioni:
designano ed approvano i nominativi che rivestiranno la carica di Presidente, Vice-presidente e Tesoriere, di Segretario Generale, Vice-segretario, di membri del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori Legali;
determinano le indennità spettanti a tali cariche;
stabiliscono l’ammontare delle quote dovute dai soci ordinari;
stabiliscono l'ammontare delle quote dovute dagli associati.
I soci fondatori decideranno a maggioranza dei voti degli aventi diritto.
Art.12) Soci ordinari.
Possono diventare soci dell’associazione le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, le fondazioni ed altre istituzioni interessate alla realizzazione delle finalità associative condividendone gli obiettivi e gli scopi.
I soci che vogliono entrare a far parte dell'Associazione dovranno presentare una istanza indirizzata al presidente. Il richiedente è iscritto nel libro dei Soci dopo aver versato la quota sociale.
Art.13) Associati.
I soggetti che sono in possesso di particolari requisiti, qualifiche, professionalità e che hanno l'intendimento di collaborare professionalmente con l'Associazione, nella domanda per diventare soci chiedono di essere associati all'Elenco dei Consulenti per le materie inerenti l'attività istituzionale e la formazione, dichiarando la propria disponibilità e onorabilità e questo per essere in linea con le normative che regolano gli organismi di conciliazione e gli enti formatori vigenti in materia di conciliazione.
L'associato può recedere, o essere escluso, in ogni momento, senza che gli sia dovuta la restituzione della quota associativa o possa vantare altri titoli morali o patrimoniali sulla Associazione, il suo patrimonio o il suo reddito.
L'associato può essere escluso quando incorra in gravi e ripetute inadempienze dei patti sociali o che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2286 del c.c.
La quota associativa o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
L'associato deve essere in regola con il pagamento delle quote e contributi per partecipare alla vita associativa. Il mancato pagamento, protratto per oltre tre mesi dall'inizio dell'anno, è causa di esclusione.
Art.14) Assemblea dei soci.
L'assemblea dei soci è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della Associazione, è composta da tutti i soci fondatori ed ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
L'assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie
L'assemblea dei soci è convocata mediante lettere raccomandata anche a mano o a mezzo fax o e-mail spedita almeno otto giorni prima dell’adunanza entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio.
L’assemblea dei soci viene convocata dal Presidente che prepara l'ordine del giorno e stabilisce la data, l'ora ed il luogo in cui la stessa sarà tenuta.
Le assemblee si tengono in prima convocazione con la presenza di più della metà dei soci ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere si approvano con il consenso della maggioranza dei soci presenti o rappresentanti.
Ciascun socio non può rappresentare più di un socio per l'intervento ed il voto in assemblea. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Art.15) Il Presidente.
Al Presidente, oltre alla rappresentanza legale ed alla firma, spetta il compito di dare impulso e sviluppo alla vita associativa, ponendo in essere tutte quelle iniziative ed attività ritenute utili ed opportune, prendendo accordi con i soci coordinando il loro lavoro e quello degli altri organi dell'Associazione, convocando l'Assemblea dei Soci ogni volta che lo ritiene opportuno o è richiesto dai soci.
Il Presidente svolge il proprio compito con la diligenza del buon padre di famiglia e a lui è affidata l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, senza limiti di delega o di mandato, cosi’ che nessuno potrà mai eccepire carenza di poteri.
Il Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o l'opportunità, in caso di impedimento, può delegare tutte le proprie attribuzioni al vice presidente.
Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea dei Soci in ogni momento.
L'Assemblea dei soci che deve deliberare sulla revoca del Presidente è convocata senza indugio dal Presidente stesso, su istanza presentata da almeno tanti soci quanti rappresentano il ventesimo dei soci iscritti.
Se il Presidente non provvede alla convocazione dell'assemblea, vi provvede il vice presidente.
Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
Il Presidente è eletto dall’assemblea dei Soci a maggioranza, salvo quanto previsto dall’art. 11 del presente Statuto.
Art.16) Il Vice-Presidente.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, nella ordinaria e straordinaria amministrazione, quando questi è impedito per qualsiasi motivo ad assolvere i propri compiti e doveri. Il Vice-Presidente può essere delegato dal Presidente a rappresentare l'Associazione in qualsiasi circostanza e quando il presidente stesso ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
Il Vice-Presidente è eletto dall’assemblea dei Soci a maggioranza, salvo quanto previsto dall’art. 11 del presente Statuto, resta in carico per cinque anni ed è rieleggibile.
Art.17) Il Segretario Generale.
Il Segretario ha il compito di:
- coordinare le attività dell'associazione con riferimento alla istruzione delle pratiche relative alle richieste di conciliazione, mediazione e negoziazione;
- tenere il Registro delle dette attività;
- curare i rapporti con l'Autorità Giudiziaria preposta ai controlli ed alle omologazioni dei provvedimenti;
- tenere i rapporti con l'Organo di Conciliazione.
E' eletto dall'Assemblea dei Soci salvo quanto disposto dall'art. 11 del presente Statuto. Dura in caria cinque anni e può essere rieletto.
Art.18) Vice segretario.
Il Vice segretario sostituisce, in sua assenza, il Segretario Generale, e risponde personalmente dei propri atti.
E' eletto dall'Assemblea dei Soci salvo quanto disposto dall'art. 11 del presente Statuto. Dura in caria cinque anni e può essere rieletto.
Art.19) Il Tesoriere.
Il socio Tesoriere viene nominato dall'Assemblea dei soci che approva il rendiconto dell'esercizio salvo quanto previste dall'articolo 11 del presente Statuto e dura in carica cinque anni e l'incarico può essergli rinnovato anche più di una volta.
Il socio Tesoriere amministra i fondi dell'associazione, anche mediante la tenuta di conti correnti postali e bancari, alla cui apertura è autorizzato su delega del Presidente dell'Associazione.
Il socio tesoriere non può compiere operazioni che eccedano l'ordinaria amministrazione senza apposita delibera dell'Assemblea e amministra il patrimonio dell'associazione con la diligenza del buon padre di famiglia.
Il socio tesoriere cura i rapporti tributari, fiscali e contributivi dell’associazione, nonché la tenuta della contabilità e gli adempimenti fiscali e civili ai quali l'associazione è tenuta per legge.
Art.20) Il Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti tra i soci dell'Associazione e nominati dall'Assemblea dei soci ed elegge un proprio presidente.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Al Collegio dei Probiviri è affidato il compito di istruire i procedimenti per violazione dei doveri associativi e delibera a maggioranza ( previa contestazione degli addebiti) richiami ed espulsioni secondo la gravità delle violazioni. Controlla il buon governo dell'Associazione e della eticità degli atti e dei fatti amministrativi, nonchè del corretto ed etico comportamento dei vari organi dell' Associazione nell'esecuzione del mandato.
I pareri del Collegio non sono vincolanti, a meno che il presente statuto ed i Regolamenti non prevedono diversamente.
Il primo collegio dei probiviri sarà nominato dai soci fondatori in una delle prime riunioni utili e comunque entro la scadenza del primo esercizio finanziario.
Art.21) Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico è composto di non meno di cinque e non più di dieci membri nominati dall'assemblea, salvo quanto previsto all'articolo 11 del presente statuto.
Esso è presieduto dal Presidente dell’associazione coadiuvato da un Vice-Presidente eletto dal Comitato nel proprio seno.
Ne fa parte, senza diritto di voto, il Segretario dell'Associazione.
I membri sono scelti tra personalità distintesi nel campo dell'arbitrato, del diritto commerciale e del commercio interno e internazionale.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
In particolare, il Comitato Scientifico:
- fornisce al Presidente indicazioni utili per la predisposizione del programma annuale di attività dell'associazione;
- elabora proposte per lo sviluppo dell'attività dell'associazione, sia nei rapporti con la pubblica amministrazione che con istituzioni nazionali e internazionali;
- formula suggerimenti per la migliore divulgazione degli obiettivi e dei risultati dell'attività dell'associazione;
- si pronuncia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente.
Art.22) Collegio dei Revisori Legali o Revisore Unico.
Il Collegio dei Revisori Legali o Revisore Unico è nominato dall'assemblea dei soci salvo quanto disposto dall'articolo 11 del presente Statuto, se l'assemblea o i soci fondatori ritengano di nominarlo, in caso di mancata obbligatorietà per legge.
Per la sua composizione e funzionamento si richiamano le vigenti disposizioni in materia di società di capitali.
Art.23) Rendiconto.
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente redige il rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo. Il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dalla Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 aprile. Esso deve essere depositato presso la sede della Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato avente diritto al voto.
Art.24) Vita associativa - Regolamenti.
La vita associativa, i rapporti tra associazione e soci, tra soci e soci, tra associazione e terzi, è regolata dal presente statuto, dalle eventuali successive modifiche ed integrazioni dello stesso e dai Regolamenti approvati dall'assemblea dei soci.
Art.25) Servizi e risorse.
L'associazione ritiene che per le caratteristiche dei servizi che si propone di offrire sarà istituito un sistema di trasferimento delle informazioni in via telematica sul sito web dell'associazione in quanto tutti gli atti ed i fatti amministrativi, gestionali e contabili siano immediatamente conosciuti dai soci, dagli associati e da ogni altra persona o ente interessato.
La domanda di servizi proveniente dai cittadini ed Enti è gestita dalla segreteria amministrativa.
Appositi regolamenti saranno determinati dai soci fondatori per il funzionamento dei servizi di segreteria.
I regolamenti di cui sopra saranno approvati dai soci fondatori in una delle prime riunioni utili.
Il regolamento di Procedura e la tabella dei costi del servizio di conciliazione saranno determinati secondo le prescrizioni del D.M. 222/2004 e sarà depositato, a cura del Presidente, presso i competenti Uffici del Ministero della Giustizia, Organismo Responsabile del Registro degli Organismi autorizzati a gestire tentativi di conciliazione.
Art.26) Clausole conciliative ed arbitrali.
Per qualsiasi controversia tra i soci, tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione, tra gli associati e gli organi dell'associazione, tra gli Organi dell' Associazione e l'Associazione, è fatto obbligo alle parti, prima di adire la giustizia ordinaria e/o amministrativa, effettuare un tentativo obbligatorio di conciliazione, rivolgendosi ad un ente o organismo che svolga tale servizio nella Regione ove ha sede legale l' Associazione.
Nel caso di contrasto sulla scelta di tale Ente o Organismo, la parte diligente ne chiederà l'indicazione al Presidente del Tribunale ove ha sede legale l'Associazione.
Qualora, a seguito dell'esperimento di conciliazione, le parti non abbiano raggiunto alcun accordo è possibile che le stesse prima di ricorrere alla giustizia ordinaria compromettano la questione in arbitrio, determinando in tale atto le regole dell'arbitrato stesso.
Art.27) Scioglimento.
L'Associazione si scioglie:
- quando abbia realizzato il suo scopo, o sia divenuto impossibile o eccessivamente oneroso perseguirlo e/o raggiungerlo;
- per inattività dell' Assemblea dei soci protratta per oltre due anni consecutivi ( malgrado ripetute convocazioni da parte del Presidente durante l'anno a distanza di ameno tre mesi l'una dall'altra, nessun socio si è presentato nel luogo, giorno ed ora stabilita);
- per volontà dei soci che nell'assemblea indetta per deliberare sul tale O.d.G. abbiano votato lo scioglimento a maggioranza degli intervenuti;
- per provvedimento dell'autorità.
In caso di scioglimento è nominato tra i soci un liquidatore, e se non vi provvede l'Assemblea dei soci, può nominarlo il Presidente, ovvero in sua mancanza, impedimento o conflitto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale l’associazione. Se non vi sono soci che possano o vogliano ricevere l'incarico il liquidatore viene nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale l'associazione.
Il liquidatore provvede a realizzare l'attivo patrimoniale, trasformandolo in numerario, a pagare i debiti, se ve ne sono e quanto resta, detratto il suo compenso determinato in base alle tariffe all'epoca vigenti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.
Art.28) Devoluzione del patrimonio.
Il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 ( in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000, salvo diversa disposizione imposta dalla legge, come previsto dalla lettera f) della norma citata.
Art.29) Clausole finali.
Lo Statuto dell'Associazione potrà essere modificato, in toto o in parte, ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione dell' Assemblea dei soci che delibera a maggioranza degli intervenuti.
La deliberazione, con le modifiche, sarà pubblicata sul sito web dell'Associazione.
Art.30) Clausole di rinvio.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme degli art.36 e seguenti del codice civile.