Come attivarla

  1. Secondo quanto disposto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n° 28, prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria è obbligatorio un tentativo di conciliazione qualora sorga una controversia nelle seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi e  contratti  bancari e finanziari. In tutte le altre materie, la conciliazione è facoltativa. Dal 22 marzo 2012 la conciliazione sarà obbligatoria anche per le controversie in tema di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
  2. Per avviare un procedimento di mediazione, al fine di evitare la lite, ciascuna parte può indirizzare a Mediaconciliazione Napoli Onlus., Via Mercandante 10, Caivano, una domanda scritta di mediazione con i dati indicati nel modello. Depositata la domanda, il responsabile di Mediaconciliazione Napoli convoca  tutte le parti davanti al mediatore designato per il primo incontro, da  tenersi entro quindici giorni dalla domanda. La controparte potrà aderire espressamente alla procedura di mediazione, facendo pervenire a Mediaconciliazione Napoli Onlus la dichiarazione di adesione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’incontro (V. Modello riscontro), allegando la ricevuta di versamento  delle spese amministrative di avvio della procedura. In caso di mancata partecipazione di tutte le parti all’incontro, il mediatore nominato attesterà  l’improcedibilità della mediazione.
  3. Le parti dovranno intervenire agli incontri personalmente o per il tramite di un procuratore informato sui fatti. La procura dovrà essere conferita con scrittura privata autenticata da notaio o funzionario dell’anagrafe. Durante gli incontri le parti potranno farsi assistere da legali e/o tecnici di fiducia. Il mediatore analizza la controversia nel primo incontro, al quale possono seguire, secondo i casi, incontri successivi stabiliti di volta in volta, a breve intervallo di tempo e, comunque, tale da consentire il rispetto della durata massima di quattro mesi dalla domanda.
  4. La mediazione è condotta senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto dell’ordinamento e del regolamento. Il mediatore potrà sentire le parti congiuntamente o, se lo ritenga opportuno, separatamente. Le informazioni acquisite negli incontri riservati potranno essere comunicate all’altra parte, ai fini della conciliazione, solo su espresso consenso delle parti interessate.
  5. La procedura di mediazione si conclude con una mancata conciliazionequando il mediatore ravvisi l’impossibilità di raggiungere un accordo. In tal caso il mediatore redige il verbale di mancata conciliazione. Ove  non conciliino, le  parti concordemente possono domandare al mediatore di formulare comunque una proposta conciliativa. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. 
  6. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale - sottoscritto dalle parti e dal mediatore - al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. La conciliazione può avvenire anche in conseguenza della adesione di tutte le parti alla proposta del mediatore. Il verbale è depositato presso la segreteria di Mediaconciliazione Napoli Onlus. e di esso è rilasciata copia alle parti che la richiedano.